sabato 23 luglio 2022

UN CONTRIBUTO PER VIVERE MEGLIO ED USCIRE DALLA GHETTIZZAZIONE

 



Il Comitato ViviAmo Marghera ritorna con la presentazione di un nuovo questionario, fresco ed estivo che si ispira ad una canzone del gruppo musicale Maestral: Marghesarà 

Ha come obiettivo quello di guardare al futuro del quartiere #cittàgiardino e dare spazio alla partecipazione attiva dei residenti, alla vita sociale e politica del loro territorio; dare loro la possibilità di proporre, progettare e realizzare azioni di abbellimento e #riqualificazione di alcune zone della loro città!



Qui, il link per compilare il questionario https://docs.google.com/forms/d/1g3t3WSnC7tr__68Jii2J4aH2cE91C87qa8MOL7v48jI/edit


https://www.facebook.com/103889701964342/posts/pfbid02WbmREeP8SaLyyrbtvEtFc3hApBCweWFaCq8MQFbFH7QWvC13QZeHr4WT8H8XYovsl/


? P.s. Ringraziamo i “Maestral” per averci dato il permesso di usare il titolo della loro canzone per il nostro questionario.



                                                            ViviAmo Marghera

venerdì 15 luglio 2022

Perché "polizia e manganelli per tornare ai giorni belli" con lo spaccio e tossicodipendenza NON FUNZIONA ?

 Con la presente ricerca vogliamo darvi lo scheletro normativo dei motivi per cui l'Autorità di pubblica sicurezza non abbia effettivamente molto potere di intervento incisivo sullo spaccio di sostanze stupefacenti e qualora lo avesse come sia vano per chi sia un dipendente di sostanze stupefacenti.


👉RELAZIONE del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (allegata in calce: relazione sem I: gennaio- giugno 2021)
PROIEZIONI DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA SUL TERRITORIO di Venezia 
"- Il territorio della provincia rappresenta soprattutto per la criminalità organizzata calabrese una valida opportunità per estendere i propri interessi illeciti nei settori criminali del traffico di stupefacenti, delle estorsioni e del riciclaggio. È il caso dei gruppi calabresi 195 operanti nella provincia di Venezia e riconducibili alla cosca GRANDE ARACRI di Cutro (KR), che agivano per acquisire aziende in crisi attraverso 
l’usura e le estorsioni 
- L’8 giugno 2021 la Polizia di Stato nell’ambito dell’operazione “Wolf” 203 ha disarticolato un’organizzazione criminale composta da turchi e iracheni dedita al traffico internazionale di eroina e che distribuiva la droga anche all’estero in Francia e Svizzera. Lo stupefacente passando per Mestre riforniva le piazze di spaccio di tutto il Nord Est dalla Lombardia a Trieste. Al vertice dell’organizzazione criminale un cittadino turco che si occupava di investire all’estero i capitali del gruppo. Il volume d’affari ricostruito dagli investigatori ammonta a circa 1,5 milioni di euro l’anno. Contestualmente il tribunale di Venezia ha disposto il decreto di sequestro preventivo per un valore di circa 2,5 milioni di euro".

👉 Osservatorio Locale sulle dipendenze patologiche, risale al 2020 (allegato in calce) rileva: 
- Tipologie di utenti in carico al Ser.D per sede distrettuale: Mestre/Venezia sono presenti 772 tossicodipendenti + 195 di cui 164 maschi e 31 femmine detenuti tossicodipendenti ; la maggior parte ha una dimora fissa, vive con la famiglia e sono disoccupati. La sostanza primaria d'abuso è l'eroina con 609 dipendenti. 
- I dati sui giovani assuntori, abusatori, dipendenti (aad): tra nuovi e utenti già in carico si calcolano 126 persone; mentre di minori, 124. La maggior fonte d'invio al Ser.D è quella spontanea, segue la segnalazione alla Prefettura art.75-121 t.u. sostanze stupefacenti e familiari. La sostanza primaria d'abuso sono i cannabinoide, a seguire l'eroina;
- I dati sui detenuti per sostanze primarie d'abuso sono l'eroina e la cocaina;
- La sezione su "Attività di Prevenzione delle Dipendenze": i 2 incontri per aggiornamento rivolto ai docenti sono saltati causa pandemia; 1 incontro presso l'istituto comprensivo Ilaria Alpi, scuola secondaria primo grado Volpi rivolto ai genitori;  
- Gli inserimenti nelle Comunità terapeutiche; 
- Tra le Minacce si segnala:
"a) Aumento della diffusione del mercato online di stupefacenti anche per effetto delle misure restrittive dovute al controllo della pandemia; 
c) Possibili variazioni nello stile di consumo dovute ai cambiamenti conseguenza delle restrizioni pandemiche (diversi i momenti e centri di aggregazione soprattutto degli utilizzatori più giovani); 
d) Aumento della disponibilità di sostanze, sia prodotte in Europa che importate da Paesi extra UE; 
e) Aumento della purezza delle sostanze (in particolare eroina) e delle tipologie di sostanze disponibili (NSP); 
f) Aumento della prevalenza del consumo di alcol a livello nazionale; 
g) Mestre è diventata un importante punto di smercio e di consumo per le sostanze (i sequestri in 
provincia sono pari a circa il 5% del totale nazionale), con attrattività per i non residenti; 
h) La mancanza di soluzioni abitative (ma non solo: ad esempio anche lavorative) per il “dopo la Comunità” rischia di far finire in strada gli utenti (specie i meno giovani o con situazioni pre-ingresso più compromesse) giunti al termine della fase residenziale, con ciò vanificando l’intervento; 
i) Disinvestimento sulla prevenzione per l’intercettazione precoce di situazioni ad alto rischio."

Quante Sostanze stupefacenti/psicotrope sono presenti nel nostro territorio? vi inseriamo l'ultimo aggiornamento L. 79/2014) in allegato in calce:
👉 Tabella I (ultimo aggiornamento DM 23 febbraio 2022): Oppio e derivati oppiacei (morfina, eroina, metadone ecc.); Foglie di Coca e derivati; Amfetamina e derivati (ecstasy e designer drugs); Allucinogeni (dietilammide dell’acido lisergico - LSD, mescalina, psilocibina, fenciclidina, ketamina ecc.)
👉 Tabella II (ultimo aggiornamento Legge 16 maggio 2014, n. 79)Cannabis;
👉 Tabella III (ultimo aggiornamento Legge 16 maggio 2014, n. 79) Barbiturici;
👉 Tabella IV (ultimo aggiornamento DM 2 dicembre 2021) Benzodiazepine;
👉Tabella dei medicinali (ultimo aggiornamento Decreto 1 giugno 2021) dove sono inserite le sostanze attive che sono usate in terapia e le relative preparazioni farmaceutiche. La tabella è suddivisa in cinque sezioni indicate con le lettere A, B, C, D ed E dove sono distribuiti i medicinali in relazione al decrescere del loro potenziale di abuso, nelle tabelle è anche indicato il regime di dispensazione;

L'assunzione di sostanze stupefacenti è reato? NO. NON è un reato né un diritto. L'ord.riconosce una sfera generale di libertà che consente al cittadino di fare tutto ciò che la legge NON vieta, in base al principio di legalità quale aspetto essenziale dello Stato di Diritto. 
Una scelta considerata - da parte del Legislatore - la più efficace sia per contrastare la diffusione delle droghe sia per non riconoscere l'assunzione come un diritto di libertà. La differenza non è poca: se si affermasse una libertà, simili comportamenti non potrebbero essere sanzionati in via amministrativa né ostacolati. 
Il fatto che l'assunzione delle droghe non sia ipotizzabile come reato ma solo come SANZIONE AMMINISTRATIVA trova conferma nel T.U. delle sostanze stupefacenti e psicotrope all'Art.75.1: Chi viene colto in possesso di sostanze stupefacenti rientranti nelle tabelle suddette entro i limiti quantitativi, si presume utilizzi la droga a fini di uso personale; la conseguenza è l’impossibilità di essere indagati per violazione dell’art. 73 T.U. sostanze stupefacenti. 

Art. 75.1 T.U. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze è sottoposto:
- per un periodo da 2 mesi a 1 anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III (oppiacei etc barbiturici);
- per un periodo da 1 a 3 mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV, (cannabis e benzodiazepine) a una o più delle seguenti sanzioni amministrative: 
a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni; 
b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
Art.75.1-bis. si dice che ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso personale della sostanza o del medicinale si tiene conto delle circostanze:
a) che la quantità di sostanza non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, (in allegato, in calce) della modalità di presentazione delle sostanze, peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato o ad altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono volte ad un uso esclusivamente personale;
b) che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, non eccedano il quantitativo prescritto. 
Art.75.2 T.U. afferma che è consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti, prescritti secondo le necessita' di cura in relazione alle condizioni patologiche del soggetto. 
L'altra faccia è il superamento del limite quantitativo che è solo uno dei tanti parametri per valutare se la sostanza sia detenuta ad uso personale (scattano le sanzioni amministrative) o per lo spaccio (scatta il reato) ed è l'Art.73.1-bisè punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000 chiunque (senza l'autorizzazione di cui all'art. 17) importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
a) sostanze che per quantità, se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute [...]o per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, o per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze elencate nella tabella II (Cannabis), sez. A, che eccedono il quantitativo prescritto, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.
La dimostrazione dell’uso personale della droga detenuta al fine di ritenere un soggetto responsabile del reato di spaccio è data all’accusa che ha l'onere di dimostrare la detenzione della droga per uso diverso da quello personale.

Perché l'aumento degli agenti della Polizia Locale decresce in rapporto all'incisività del fenomeno spaccio?
Premessa:
👉Art.13 Libertà personale è inviolabile. Reclamare uno spazio di inviolabilità fisica è il I°simbolico d.civile perché è il presupposto per esercitare tutti gli altri diritti; es, se sono incarcerato non godo della libertà di domicilio, circolazione etc; Spetta a tutti perché è disciplinata in modo impersonale.
Art.13.1 Cost. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, ispezione o perquisizione personale né qualsiasi altra restrizione di libertà personale se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. 
Oggetto di tutela è la libertà da arresti arbitrari/atti di coercizione fisica. Le forze di polizia non possono limitare la libertà in modo arbitrario, senza che questo potere sia previsto e disciplinato da una legge generale e astratta e su decisione di un giudice, terzo ed imparziale.
La Costituzione ammette limiti nei soli casi e modi previsti da legge: riserva di legge assoluta; la materia è sottratta alle fonti secondarie salvo regolamenti di stretta esecuzione es, i regolamenti della Polizia Locale. I limiti coincidono con i reati, previsti dalla legge entrata in vigore prima del fatto commesso art.25.2 Cost. La Costituzione stabilisce anche i limiti che il legislatore deve rispettare nel configurare come reati certi comportamenti: 
tassatività-determinatezza:il comportamento vietato deve essere formulato in modo chiaro affinché tutti lo comprendano e chi sia accusato possa difendersi ex art.24 Cost;
irretroattività 
personalità della responsabilità penale: la legge non attribuisce una responsabilità penale ad altro soggetto;
E qui, entra in gioco la questione della capacità di intendere e di volere del tossicodipendente sotto il profilo penale.
Spesso gli autori di reati più o meno gravi risultano essere soggetti dediti sistematicamente all’uso di sostanze stupefacenti per questo il legislatore ha previsto diverse disposizioni di legge che tengano conto della ridotta libertà di decisione del soggetto condizionato dalla dipendenza. Si pensi a tutti quegli istituti – soprattutto inerenti la fase esecutiva della pena – che prevedono trattamenti speciali ad es, l’affidamento in prova, la possibilità di accedere ad una comunità volta alla disintossicazione, la possibilità di essere seguito sul territorio dal Ser.D in regime di espiazione della pena etc.).
Per l'attribuzione della responsabilità penale, il legislatore ha previsto un regime specifico e cioè una diminuzione/sostituzione della pena nel caso di cronica intossicazione da stupefacenti proprio alla luce del fatto che (al di là di ogni retorica) l’uso massiccio e continuo di droga può determinare delle disfunzioni di ordine psicologico e/o psichiatrico tali da indebolire o annullare la capacità di intendere e di volere del reo. 
Art. 95 codice penale prevede, infatti che, per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89 codice penale. La norma dell’art. 95 c.p. NON permette alcuna attenuante nel caso di colui che delinque sotto l’effetto di alcool e droga (anzi, il codice penale sul punto prevede delle aggravanti specifiche anche per colui che è dedito all’uso delle droghe e di chi si pone in stato di incapacità preordinato alla commissione del reato es, mi faccio di cocaina per poter compiere un furto/rapina); poiché la disciplina del vizio di mente (totale o parziale) ex art. 88- 89 del codice penale è applicabile SOLO nel caso di accertata cronica intossicazione e non ACUTA intossicazione (anche se potrà essere accertato che lo stato ACUTO si innesta in un quadro di CRONICITÀ dell’abuso). E' un concetto restrittivo e la sua applicazione, oltre che problematica, è anche rara e si verifica solo in casi ben rappresentati (di solito dalla difesa) a fronte di accertamenti medici/tossicologici volti ad appurare l’effettiva compromissione.
colpevolezza: l’imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva; 
offensività-lesività:fatto costituisce reato se lede altri interessi costituzionalmente protetti; es, non si può punire la mera mendicità;
Art.13. 3 Cost In casi eccezionali di necessità e urgenza indicati tassativamente dalla legge, l’Autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro le 48 ore successive all’Autorità giudiziaria e se questi non li convalida nelle successive 48 ore si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
Se c’è urgenza di intervenire e non è possibile ottenere in tempo utile un atto del giudice sempre nei casi previsti tassativamente dalla legge, chi può limitare il diritto della libertà personale? Il funzionario di polizia; limite provvisorio perché serve sempre la convalida; è la garanzia antica (habeas corpus) fin dalla Magna Charta Libertatum 1215, una delle prime richieste di divieto di arresti arbitrari e la possibilità di ricorrere al giudice terzo e imparziale affinché valuti. 
Casi eccezionali nel c.p. ad esempio:
arresto in flagranza di reato: esser colto nel momento in cui si sta compiendo un reato; in quel momento l’opportunità di aspettare per avere un atto motivato dell’autorità giudiziaria non c'è.
L'ordinamento eccezionalmente consente alla polizia di interrompere il reato, arrestando il soggetto e lo deve comunicare al giudice entro 48 ore dall’arresto. Il giudice guarda le carte, valuta se siano i casi previsti eccezionalmente dal codice penale e convalida o meno l’arresto entro le successive 48 ore.
Fermo di indiziato di delitto
Ad un soggetto indiziato per il compimento di un reato, con fondato rischio di fuga si ravvisino indizi gravi e precisi/concordanti da giustificare la necessità che sia arrestato. (Non è detenzione illegittima come nel caso in cui un soggetto venga sottoposto ad una carcerazione prolungata, precedente alla sua condanna e poi venga assolto, in questo caso ha diritto ad un risarcimento per ingiusta detenzione). 
Sono Misure pre cautelari: in deroga alla riserva giurisdizionale. 
La convalida del giudice è sulla legittimità dell’intervento es, potevi arrestarlo in flagranza/idem per fermo? 
- No, non convalido e la persona esce subito e aspetta da persona libera il processo; 
- Sì, convalido: l’unico elemento che si sana è l’esser stato limitato in quei 2 o 3 gg della sua libertà personale;
La convalida non è titolo per continuare a essere limitato della sua libertà personale da quel giorno in poi; si è colpevoli e si subiscono le conseguenze dei propri atti quando si è condannati in via definitiva ex art.27.2 Cost 
- o se insieme alla richiesta di convalida c’è altro titolo per continuare in prigione in attesa del processo:  il pubblico ministero può chiedere che venga attivato in attesa di giudizio misure cautelari es, carcerazione preventiva; sono indicati dal codice di procedura penale in modo tassativo, SOLO PER alcuni reati gravi e in presenza di alcuni presupposti. 
Quindi, a soggetti in attesa del giudizio possono essere applicate misure di limitazione della libertà personale? Sì, solo se sussistono 3 esigenze cautelari:
-pericolo di fuga;
-pericolo di reiterazione del reato: da libero è possibile per occultare parte/tutta della propria responsabilità compia altri reati;
-pericolo di inquinamento prove: da libero distrugga prove a suo carico/minacciando, cerca di influenzare possibili testimoni;
L’applicazione della misura cautelare deve essere proporzionale all’intensità di questi rischi: per la misura più elevata che è la carcerazione preventiva, l’art.13.5 Cost. prevede che la legge stabilisca limiti temporali massimi; a volte potranno risultare sufficienti gli arresti domiciliari o ritiro del passaporto.
- o la persona è libera ma in attesa di giudizio;

Attualmente sono previsti 338 agenti della Polizia Locale suddivisi in turnazione. Un numero - a detta del Comandante Agostini - mai visto nella storia. Dal Report 2021 e dalle dichiarazioni del Comandante Agostini, gli strumenti che si rivelano sono:
👉 ARRESTI IN FLAGRANZA PER SPACCIO: 64 mentre nel corso di quest'anno 67;
👉 DENUNCIATI a piede libero: 60 soggetti non sottoposti a misure cautelari che aspettano da persone libere il processo. 
In entrambi i casi si ritorna a ciò che si è scritto precedentemente per la libertà personale.
La Polizia Locale applica il regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana (RPSU), di stretta esecuzione, visto che c'è una riserva di legge assoluta, si nota anche dall'Art.73.1 di tale regolamento che fa salve le norme contenute nel T.U. sostanze stupefacenti e psicotrope. Gli strumenti sono contenuti agli Artt. 73 e 74 del regolamento. 
Art.73.1 RPSU "..E' vietato, in ogni area pubblica o aperta al pubblico, acquistare, ricevere, consumare ed esibire per qualsiasi finalità sostanze stupefacenti".
73.2. La violazione, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16,comma 2, della legge n. 689/1981". 
73. 3. L’agente accertatore applica al trasgressore la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose utilizzate o utilizzabili per l’assunzione di sostanze stupefacenti, come disposto dall’art. 20 della legge 689/1981, previo sequestro cautelare ex art.13 della legge 689/81, I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative relative al presente articolo sono destinati a finanziare politiche di prevenzione delle dipendenze ed al contrasto della vendita di sostanze.
Dal rapporto 2021 della Polizia Locale I soggetti sanzionati per tale violazione risultano 241. (Sarebbe interessante sapere come vengano usati questi soldi!).
 - Ordine di ALLONTANAMENTO: disciplinato dall'art.73.4 RPSU e art.9-10 D.L. 14/2017 convertito in legge 48/2017. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-02-20;14!vig=
73.4. afferma anche che se la violazione (di acquistare, ricevere, consumare ed esibire etc ) avvenga in un’area di particolare tutela individuata dagli artt. 4, 5 e 6 RPSU ad es, con condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione delle stazioni e delle infrastrutture ferroviarie etc e delle loro pertinenze nel territorio comunale è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 300 l'agente accertatore, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, di turbamento della circolazione anche pedonale nonché alla sicurezza urbana, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l’allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. 
L'ordine di allontanamento è la prima condizione per poter emettere la Daspo Urbana dal Questore. Ma andiamo con ordine:
1. Scatta l'ordine di allontanamento che ha un'efficacia di 48 ore dall'adozione + la sanzione amministrativa suddetta; viene trasmessa la copia del provvedimento al
questore con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.
2. La violazione dell'ordine e' soggetta alla sanzione amministrativa aumentata del doppio, quindi, da 200 a 600 euro;
3. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'art.9, commi 1 e 2 D.L., il questore, se dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, puo' disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a 12 mesi, il divieto di accesso (Daspo Urbano) ad una o più delle aree di cui all'art. 9 D.L. etc; 
Chi viola tale divieto di accesso e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. (Si ritorna a quanto scritto sulla libertà personale). Anche in questo caso le sanzioni amministrative hanno la finalità di migliorare le aree degradate in nome del decoro urbano. 

Dai verbi usati " acquistare, ricevere, consumare ed esibire etc" e dal numero maggiore di sanzioni amministrative (241) rispetto ad arresti per spaccio (64) è evidente che si colpiscono in via amministrativa soprattutto i soggetti con una dipendenza. (Rileva In relazione al sottopasso ciclopedonale, un'area di flusso turistico, considerata sia come pertinenza della Stazione di Mestre, posto ad un raggio di 1 Km dalla Stazione sia come area pedonale quando, in realtà, da anni, si sono chiusi i cancelli a nome di una contraddittoria tutela della pubblica sicurezza abbandonando di fatto l'uso pertinenziale dalla stessa RFI. Idem per quanto riguarda l'Art.74 RPSU che concerne l'abbandono di cose usate per sostanze stupefacenti e l'ordine di allontanamento, premessa per la Daspo Urbana, sono strumenti ad effetto placebo per trattare e contenere la tossicodipendenza. E sono per questi motivi che i residenti non vedranno mai alcun beneficio diretto in relazione ad una riduzione dello spaccio se non si intervenga sui servizi sociali lasciando lavorare la polizia antidroga e la direzione investigativa antimafia.

👉Perché NON VANNO IN CARCERE? "SERVONO PENE PIÙ CERTE"?
L'ordinamento penale prevede norme certe e tassative ed esistono MISURE ALTERNATIVE AL CARCERE PER SOGGETTI TOSSICODIPENDENTI 
👉 Sospensione dell’esecuzione della pena consente sia di dare immediato avvio a un programma terapeutico sia di proseguire uno già in atto (Art. 90 T.U. sostanze stupefacenti). Il reo tossicodipendente, al quale viene sospesa l’esecuzione della pena, viene affidato in prova al servizio sociale e sottoposto a un programma riabilitativo da svolgere presso una struttura comunitaria o un servizio territoriale del sistema sanitario nazionale (Art. 94 T.U.).
👉 Art. 73 T.U il comma 5 bis prevede, in presenza di reati di minore gravità commessi da persone tossicodipendenti o da utilizzatori di sostanze stupefacenti o psicotrope, la possibilità di sostituire la pena detentiva e pecuniaria con la sanzione del lavoro di pubblica utilità, con le modalità previste dall’art. 54 del Decreto Legislativo n. 274/2000. La disposizione individua l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) quale organo incaricato di verificare l’effettivo svolgimento dell’attività gratuita in favore della collettività.
Art. 73. 5-bis T.U Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, [..] se non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità... Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato art.54 del decreto lgs n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ex art. 116, previo consenso delle stesse. 
👉Con le modifiche introdotte al Codice della Strada dalla Legge n. 120/2010, in particolare l’art. 187 comma 8 bis del Decreto Legislativo n. 285/1992, prevedono, nei casi di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, la possibilità di sostituire la pena detentiva e la pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, nonché con la partecipazione a un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente, come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del T.U.
Le misure e le sanzioni sono interventi diversificati proprio per assicurare ai rei tossicodipendenti un trattamento caratterizzato da aspetti terapeutici e riabilitativi nella fase dell’esecuzione penale

Anche l’ordinamento penitenziario prevede misure alternative alla detenzione disciplinate dalla Legge 354/1975 con successive modifiche e integrazioni:
👉 L’affidamento in prova al servizio sociale;
👉 la detenzione domiciliare e la semilibertà che possono essere applicate alle persone tossicodipendenti che non hanno avuto accesso a misure alternative specifiche, per mancanza dei requisiti di legge o per carenza di posti presso le Comunità terapeutiche accreditate. Gli UEPE intervengono nel procedimento sia nella fase istruttoria, contribuendo alla definizione del programma terapeutico con i servizi sanitari e le Comunità terapeutiche, sia nella fase dell’esecuzione della misura stessa per le azioni di supporto, verifica delle prescrizioni e attuazione del programma trattamentale. A tal fine, gli UEPE operano in stretta collaborazione con le Regioni, i Servizi Sanitari, la Magistratura di Sorveglianza e gli Istituti penitenziari.
Le misure alternative al carcere specifiche per la tossicodipendenza rappresentano nel 2020-2021 una bassa % del totale delle misure alternative concesse, percentuale in costante diminuzione dal 2012. In aumento, invece, dal 2013 i soggetti con sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

Fonte Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria rileva che al livello nazionale al 31 dicembre 2021 i detenuti presenti 54.134 (nel Veneto sono 2283), 11.885 (nel Veneto 652) hanno violato l'art.73 T.U. sostanze, 1028 ex art.74 T.U. (associazione a delinquere per spaccio) e 5971 (a livello nazionale) detenuti per violazione di entrambi i reati. Per tutti gli altri approfondimenti si rinvia ai documenti in allegato.
L' art.73.1 è impostato prevalentemente per gli "spacciatori"/narcotrafficanti: "Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze di cui alla tabella I (oppiacei etc) prevista dall'art. 14, e' punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. 
Tuttavia, il confine fra chi spaccia e chi usa sostanze stupefacenti (es, dipendenti che hanno acquisito una tolleranza e richiedono più dosi, per non aver crisi di astinenza, possono iniziare a spacciare) è molto labile ed è ben presente dal legislatore ai commi successivi dell'art.73 T.U.

In entrambe le nostre carceri non sono presenti detenuti in regime di detenzione disciplinato dalle circolari del DAP (Alta Sicurezza) e suddiviso in tre circuiti:
● AS1: detenuti appartenenti alla criminalità organizzata di tipo mafioso ai quali non si applica il regime di cui all’art.41 bis; detenuti colpevoli dei delitti contenuti al comma 1 dell’art. 4 bis della legge penitenziaria; detenuti considerati elementi di riferimento nelle organizzazioni criminali di provenienza
● AS2: detenuti per delitti con finalità terroristiche o di eversione dell’ordine democratico mediante atti di violenza
● AS3: detenuti che hanno rivestito posizioni di vertice nelle organizzazioni dedite al traffico di stupefacenti.
- tutte le celle visitate sono garantiti 3 mq CALPESTABILI per detenuto ed il numero massimo di detenuti per cella nelle celle visitate sono 6;
- Capienza regolamentare 159 detenuti. Invece attualmente sono 201. 
- tossicodipendenti sotto trattamento da parte dell'azienda sanitaria locale sono 70 ma non sappiamo quanti svolgono attività lavorative e come siano seguiti;
Si rileva che la sala socialità non sempre è in buone condizioni di manutenzione (in alcune sezioni la televisione non è funzionante), la biblioteca non è accessibile come spazio comune, assenza di spazi esclusivamente dedicati al culto per detenuti non cattolici 
Un elemento significativo della Casa Circondariale è che le aree passeggio sono molto esposte agli sguardi esterni, in quanto molto ravvicinate a case e palazzi della città. Secondo la direzione questo disincentiva molti detenuti dall'usufruire delle ore d'aria consentite in quanto si sentono osservati. 
👉 Casa di reclusione femminile di Venezia alla Giudecca:
- Capienza regolamentare 111 e sono presenti attualmente 74 detenute;
Numero tossicodipendenti in trattamento 16 ma in media un terzo delle detenute è tossicodipendente.
In entrambi gli istituti non sono attivi programmi di lavoro di pubblica utilità, né si capisce cosa si svolga nei percorsi ICATT: istituto a custodia attenuata per il trattamento dei tossicodipendenti volto alla riabilitazione ed al reinserimento dei tossicodipendenti.

Quanto si spende per trattare e recuperare il reo- tossicodipendente? 
Qui è riportato l'ultimo costo medio (2010) per detenuto.
La spesa media mensile per l’anno 2010 rileva l’insieme delle risorse destinate alla sussistenza della persona detenuta, evidenziando l’insieme dei servizi erogati, il reddito diretto (retribuzione da lavoro) e quello indiretto (vitto, abitazione, arredi etc.) che ammontano a circa 400 euro mensili. 
Per la tossicodipendenza e infezione HIV si spende mensilmente per detenuto € 5,47 a fronte di € 108,83 per acqua, luce, energia elettrica, gas etc.
Oltre a tutti gli altri motivi sopra elencati si possono comprendere benissimo le ricadute connesse alla dipendenza e casi di recidiva.
Paghiamo affinché queste persone stiano in carcere per espiare la loro pena ma non interveniamo alla radice del disagio.

👉Perché non aumentiamo le pene?
Oltre a capire se e quanto ne possa valere la "pena" in termini economici e risolutivi in relazione ai casi di tossicodipendenza e nel rispetto dei principi costituzionali, in via indiretta si andrebbe ad incidere - date le strutture carcerarie vetuste - sull'art. 27.3 Costituzione "Le pene non devono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e tendere alla rieducazione". Il fine ultimo, anche se si tratti di ergastolo, è il reinserimento nella società oltre a dissuadere i consociati dal commettere reati; 
Ciò che si definisce "sovraffollamento carcerario" dalla dottrina e giurisprudenza sono il concorso di vari elementi, non sono solo il numero dei detenuti in rapporto ai mq calpestabili ma tutto ciò che attiene alla mancanza del recupero del reo. Si rilevano altri ipotetici profili di violazione dell’art. 3 Cedu dovuti a fattori quali carenza di cure mediche, maltrattamenti specifici etc.
Si segnala che la Corte europea dei diritti umani, con la sentenza Torreggiani - adottata l’8 gennaio 2013 - con decisione presa all’unanimità - ha condannato l’Italia per la violazione dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU).
"La carcerazione – hanno affermato i giudici di Strasburgo – non fa perdere al detenuto il beneficio dei diritti sanciti dalla Convenzione. Al contrario, in alcuni casi, la persona incarcerata può avere bisogno di una maggiore tutela proprio per la vulnerabilità della sua situazione e per il fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato. In questo contesto, l’articolo 3 pone a carico delle autorità un obbligo positivo che consiste nell’assicurare che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongono l’interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova d’intensità che ecceda l’inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente".
A favore dei ricorrenti è stato disposto un equo indennizzo pecuniario: lo Stato ha dovuto pagare circa 96.000 euro. 


Conclusioni:
Pensiamo di aver risolto il problema inserendo il dipendente nel circuito carcerario quando in realtà non è proprio così. Spendiamo soldi pubblici pensando che il carcere - per chi abbia una dipendenza - sia la soluzione migliore, in realtà è un ripiego di fronte alla miopia e all'incapacità di non intervenire massicciamente e in via preventiva sulla DIPENDENZA.

Le prime richieste:
- potenziamento dell'area di prossimità: prima accoglienza, bassa soglia, drop in ed unità mobili nelle aree limitrofe alla Stazione di Mestre;
- aumento delle prestazioni erogate nei servizi di riduzione del rischio e del danno sia per un trattamento farmacologico sia psicosociale: counseling, sostegno psicologico, varie terapie di gruppo o individuale ed inserimento lavorativo;

                                                                                                      Comitato ViviAmo Marghera 



martedì 12 luglio 2022

UNITI per SAN PIERO e SANT'ANNA


                         NO AL TURISMO D'IMPRESA 

                              NO AGLI SFRATTI ALLE FAMIGLIE 

                      DELLA CASERMA SANGUINETI

basta sindaco con Venezia turismo e soldi........Venezia è la nostra città e va ripopolata.......basta politica del denaro.

    facciamo crescere la mobilitazione aiutiamo il comitato

                        un grazie a Elena  @Ajani Elena


pagina facebook 

https://facebook.com/NOI-SIAMO-per-San-Piero-e-SantAnna

     


                                                                                     Max


 

sabato 9 luglio 2022

LE CASE SFITTE DELLO STATO, CHI PAGA LE SPESE CONDOMINIALI?

 

LA MIA DOMANDA SORGE SPONTANEA DAL MOMENTO CHE IL PROBLEMA ESISTE VERAMENTE.............."LE CASE DEGLI ENTI STATO"!!!!
MOLTI ANNI FA, ESSENDO AMICO DELL'EX ASSESSORE ALLA CASA BRUNO FILIPPINI, CHE ANCOR OGGI MI MANCA, UN "PULITO" DELLA GIUNTA ORSONI, ASSIEME AVEVAMO DECISO DI CHIEDERE ALL' EX INPDAP DI CONCEDERE TUTTE LE CASE DEL QUARTIERE C.I.T.A IN MODO DI SFOLTIRE LA LUNGA LISTA DEGLI SFRATTATI DEL COMUNE DI VENEZIA............RISPOSTA: "NO"
LA DOMANDA RIMANE SEMPRE LA STESSA.......PERCHE' TENERE CASE DI PROPRIETA' DELLO STATO SFITTE, CON MANUTENZIONE ZERO E SPESE CONDOMINIALI ATTIVE??
 A CARICO DELL'INPS, ORA PROPRIETARIO.
CHI PAGA SONO I CONTRIBUENTI?? UNA CASSA DEI POLITICI ITALIANI?
NO, SIAMO NOI CITTADINI  ATTRAVERSO IL SISTEMA FISCALE ITALIANO.
PERCHE' NON CONCEDERE LE CASE AI COMUNI? ALLA REGIONE?
POI SI FORMANO I COMITATI POI GIUNGONO LE LOTTE
MA IL PROBLEMA RIMANE: POLITICA E POLITICI
SEMPRE LORO ARTEFICI DEL DEGRADO NAZIONALE



                                                                                                Max

giovedì 7 luglio 2022

RIQUALIFICHIAMO MARGHERA................

 



SOTT'ACQUA: SOTTOPASSO CICLOPEDONALE 🌊


"Sott'acqua" è un progetto di riqualificazione in itinere del sottopasso ciclopedonale, una proposta che coinvolga nei suoi processi decisionali tutta la città e che possa valorizzare la sua posizione di crocevia strategica dal punto di vista della mobilità lenta. Luogo, da sempre, di forte transito ciclopedonale - sebbene i cancelli che conducono ai binari ferroviari siano chiusi - in un contesto ad alta percentuale alberghiera e provvisto, nelle vicinanze, di fermate per mezzi di trasporto pubblico. Il nostro primo render vuole essere una soluzione funzionale, meno costosa e a breve termine rispetto alla piastra sopraelevata ciclopedonale, posta a 10 m dai binari ferroviari della Stazione di Mestre.
 
Il design del sottopasso - prospettato dal nostro Arch. Davide Lamon - vuole esser originale, uno spazio attrattivo ed inclusivo per i residenti e turisti oltre ad esser fruibile per soste brevi da parte dei pendolari, prima di salire in treno. 
Il tema del progetto è ciò che unisce la terraferma: la #Laguna, a simbolo di una sostanziale ricucitura funzionale tra Mestre e Marghera; l'idea è proprio quella di immaginare il sottopasso come un canale lagunare con soffitto, pareti e pavimento che simulerebbero rispettivamente la supeficie dell'acqua, le fondamenta e il fondale di un canale.
Le immagini tragiche dell’ #Aquagranda del 12 novembre, ancora impresse nelle nostre menti, ci danno l'opportunità di proporre una Venezia sommersa al livello architettonico. Infatti, la scelta del nome "Sott'acqua" non è casuale ma nasconde un riferimento critico sull'impatto dei cambiamenti climatici in città per far riflettere i visitatori/passanti.

Inoltre, stiamo studiando lo spazio del sottopasso anche come una possibile galleria d'#arte, per istallazioni temporanee sulle pareti o sfruttando le proiezioni luminose a soffitto. Questa seconda destinazione d'uso ci consentirebbe di garantire un presidio degli accessi. 
Siamo consapevoli che, in assenza di servizi sociali e percorsi occupazionali/assistenziali di reinserimento sociale di chi usa sostanze stupefacenti, il nostro progetto non sarà mai solutore benché potrà contribuire a dare una nuova immagine al quartiere.

Infine, riteniamo che sia un peccato investire grandi risorse sulla riqualificazione della Stazione ignorando completamente il punto più critico. Il #costo di realizzazione del Sott'acqua sarebbe sostenibile perché le superfici si possono realizzare con materiali comuni e l'effetto acqua con proiezioni luminose. Si potrebbe finanziare con una revisione agli accordi: pubblico-privato di via Ulloa e di Programma; in alternativa, l'Amministrazione ben potrebbe promuovere un concorso di progettazione aperto a tutti.

Comitato ViviAmo Marghera

martedì 5 luglio 2022

DI MAIO....................."SENZA RITEGNO"

MANO SUL CUORE ALL'INNO USA E ALLEANZA CON MACRON: DI MAIO ORMAI SENZA RITEGNO

 


Luigi Di Maio ha solennemente ultimato la sua giravolta politica, giurando fedeltà agli assi portanti dell’establishment americano ed europeo con un bell’inchino finale. Dopo la rottura con il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, di cui era stato simbolo e capo politico nella sua ascesa verso il 33% alle elezioni del 2018, e l’ufficializzazione della nascita del suo nuovo gruppo parlamentare Insieme per il Futuro, il ministro degli Esteri ha piazzato a stretto giro un clamoroso uno-due da navigato governista. Il primo atto ha avuto luogo in occasione dell’aperitivo organizzato per le celebrazioni del giorno dell’Indipendenza Usa, tenutosi il 30 giugno (in anticipo sul 4 luglio) all’ambasciata americana a Roma, a cui di Maio ha partecipato alla presenza di Nancy Pelosi, speaker della Camera americana, in pole position per diventare la nuova ambasciatrice nella Capitale. «Davanti all’atroce guerra della Russia all’Ucraina non ci possono essere dubbi, stiamo dalla parte giusta della storia», ha detto Di Maio, lanciando implicite frecciatine a Conte e alla cautela con cui il M5S sta gestendo la questione armi. «La nostra comune appartenenza all’Alleanza Atlantica, la nostra unità di intenti e di azione sono la chiave per fronteggiare le sfide comuni e difendere la pace». Forse eccessivamente preso dalla voglia di accreditarsi come partner di ferro davanti alle autorità a stelle e strisce, Di Maio si è lasciato andare a un atto del quale non si ricordano precedenti, portandosi la mano al cuore davanti alla sfilata dei marines. Di Maio, accompagnato dalla sua compagna Virginia Saba, è stato raggiunto anche da alcuni tra i più noti ex 5 Stelle che l’hanno seguito nella “scissione”, come Vincenzo Spadafora e Manlio Di Stefano, un tempo fortemente critico verso la Nato. Presente anche il capogruppo alla Camera dei 5 Stelle Davide Crippa, vicinissimo a Grillo e convintamente governista.A dir la verità, Di Maio non è stato il solo leader a partecipare alla cerimonia: presente con la fidanzata il segretario della Lega Matteo Salvini, che appare sempre più in difficoltà a restare in equilibrio tra il suo ruolo di uomo di governo e politico “di piazza”, e la leader di Fdi Giorgia Meloni, che nell’ultimo periodo ha a più riprese ribadito la sua fedeltà all’Alleanza Atlantica e, seppur dalle file dell’opposizione, alla linea dell’Esecutivo sull’invio delle armi all’Ucraina. Una Meloni che, il giorno successivo, ha addirittura ricevuto le lodi del ministro degli Esteri, il quale ha dichiarato in conferenza stampa che di fronte a una guerra che «sta producendo effetti economici in tutto il mondo» e a «problemi rispetto a cui abbiamo bisogno di unità», paradossalmente «alcuni partiti di opposizione (chiaro riferimento a Fdi, ndr) si dimostrano a volte più responsabili di alcuni partiti della maggioranza». Non fosse abbastanza, il leader di Insieme per il Futuro ha voluto spingersi oltre. A margine del vertice Nato di Madrid di fine giugno, Di Maio ha infatti incontrato Emmanuel Macron, una delle personalità politiche europee tradizionalmente più invise all’universo pentastellato (basti ricordare il viaggio di cui si rese protagonista lo stesso Di Maio nel 2019, quando da vicepremier incontrò a Montargis i gilet gialli in ottica anti-macroniana). Dal Presidente francese, Di Maio ha ottenuto il via libera per fare confluire il suo gruppo politico, attualmente rappresentato nel Parlamento europeo da due deputate, nel partito centrista europeo Renew, fondato dallo stesso Macron. Nello stesso gruppo sono presenti anche i due “centristi” per eccellenza della politica italiana: Matteo Renzi e Carlo Calenda. In una manciata di giorni, le manovre politiche di Di Maio hanno puntato tutte nella medesima direzione: rinfoltire di truppe l’Esecutivo per metterlo al sicuro dai “moti”, a dir la verità ancora timidi e disordinati, del Movimento 5 Stelle, costituendo di fatto la stampella privilegiata di Mario Draghi, e accreditarsi come nuovo punto di riferimento dell’area centrista.

Eppure, come ampiamente prevedibile, i sondaggi non sorridono ai “dimaiani”. Secondo Ipsos, in questo momento “Insieme per il Futuro” sarebbe fermo al 2,3%. Il risultato non sorprende: l’ex capo politico dei 5 Stelle, che ha scelto di legare a doppio filo la sua esperienza professionale a quel sistema di potere che prima lo umiliava, affibbiandogli un giorno sì e l’altro pure l’etichetta di “bibitaro” e che ora, nel momento del bisogno, lo accoglie a braccia aperte, per lo zoccolo duro dei 5 Stelle sarà per sempre “il traditore”, mentre l’elettorato moderato (a dir la verità, in Italia e in Europa sempre più esiguo, come dimostrano i risultati delle ultime votazioni) ha al momento ben altri punti di riferimento. Sarà per questo che Di Maio, la cui comunicazione social ormai iper-istituzionale contempla decine di fotografie che lo ritraggono, tra sorrisi e strette di mano, accanto a presidenti ed omologhi europei e mondiali, non ha ancora trovato il tempo di pubblicare un post di presentazione del suo nuovo progetto politico? Forse, il timore (o, per meglio dire, la certezza matematica) di essere subissati da commenti poco simpatici, alle volte porta a tenere il freno a mano tirato anche ai politici “di professione”.